La normativa nazionale (art. 1 D.M. 142/98) fissa, per i soggetti ospitanti, il numero di tirocinanti che si possono ospitare contemporaneamente in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato che vi lavorano.
Tale norma ha lo scopo di evitare che il numero dei tirocinanti possa essere pari o prossimo a quello dei dipendenti.
Queste limitazioni contribuiscono a dare maggiore linearità ad un’esperienza di lavoro che ha lo scopo di favorire la formazione dei giovani in azienda, garantita anche da una maggiore identità aziendale che viene proiettata sul tirocinante grazie ad una presenza di dipendenti superiore a quella dei soggetti ospitati
La condizione di minimo per le aziende, affinché possano richiedere tirocinanti curriculari, è la presenza di almeno un dipendente a tempo indeterminato(Ministero del Lavoro e della previdenza sociale - Circolare 15/07/98 n. 92)
I limiti al numero di tirocinanti CURRICULARI ospitabili contemporaneamente nella stessa azienda è di seguito stabilito:
- aziende da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; (circolare 15 luglio 1998 n. 92 Ministero del lavoro)
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente"
I limiti al numero di tirocinanti EXTRACURRICULARI ospitabili contemporaneamente nella stessa azienda è stabilito dalle Delibere Regionali del luogo dove verrà svolto il tirocinio (per la Regione LAZIO vedi nota Italia Lavoro n.167150 del 09/09/2013). La normativa di riferimento per la regione Lazio relativa all’attivazione dei tirocini extracurriculari è la DGR N 533 del 9/08/2017.
Il regolamento sui tirocini curriculari dell’Ateneo Sapienza, n. 1031 del 12/01/2015, chiarisce che: “Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative”
RESPONSABILITÀ
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, ove questo si svolga presso i soggetti privati;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio, ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici;
- partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
Il soggetto ospitante e il tirocinante sono tenuti a comunicare tempestivamente al Referente Tirocini della Facoltà/Dipartimento qualunque variazione del presente progetto formativo (proroga o interruzione del tirocinio, orari di accesso alle strutture aziendali, tutor aziendale, sede del tirocinio, trasferte).
I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:
- a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- a designare il "tutor aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuerà, per parte sua, un tutor del tirocinante);
- a sottoporre il tirocinante al corso sulla sicurezza sul lavoro;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
- ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge 296/06 (vedi paragrafo “Adempimenti di legge”).
Nel caso di tirocinio extracurriculare, se l’azienda/ente è multilocalizzata con almeno 1 sede nel Lazio (è indifferente se sia sede legale o sede operativa) può scegliere di applicare la DGR 533/2017 anche se il tirocinio si svolge in un’altra regione.
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e indicate nel progetto formativo.
Qualora non fosse possibile stabilire inizialmente quali potranno essere le trasferte che il tirocinante effettuerà, è necessario comunicare lo spostamento, al di fuori delle sedi indicate nel progetto, a ufficiostage.scom@uniroma1.it, almeno 7gg lavorativi prima dell’uscita
Tutor aziendale
Ogni tirocinio attivato in convenzione con La Sapienza prevede un tutor aziendale e un tutor universitario.
Il tutor aziendale è un dipendente/collaboratore che lavora all’interno dell’azienda/ente ospitante ed è una figura prevista nell’articolo 4 del DM 142/98.
Il suo ruolo è quello di accompagnare il tirocinante durante il periodo formativo facilitandone l’ingresso in azienda, la conoscenza dei valori e della cultura aziendale, l’integrazione con i processi aziendali, la gestione didattico-organizzativa delle attività previste dal tirocinio, il conseguimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto, consentendo al tirocinante di esprimere le proprie potenzialità e di orientarsi rispetto alle scelte professionali.
Il nome del tutor aziendale va indicato al momento della pubblicazione del progetto formativo sul portale TSP.
Il tutor aziendale si assume in prima persona il compito di attuare il progetto formativo, di creare e mantenere le condizioni aziendali favorevoli, di trasmettere e sviluppare saperi, nell’ottica della multidimensionalità dell’apprendimento e tenuto conto del profilo del tirocinante.
Attenzione: il tutor aziendale non firma la convenzione ma unicamente il progetto formativo dei tirocini curriculari. La convenzione viene firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Inoltre, il tutor aziendale può rivestire il suo ruolo anche per più tirocinanti contemporaneamente, al massimo tre, purché assolva a pieno il compito di sorveglianza sul perseguimento degli obiettivi prefissi nel progetto formativo. Questa regola vale sia per i tirocini curriculari che extracurriculari.
Si ricorda che il tutor aziendale non può essere anche il tutor universitario.
Adempimenti di legge
Per i tirocini extracurriculari, il Soggetto Ospitante è tenuto a inviare comunicazione di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro (lavoro subordinato, autonomo in forma coordinata e continuativa, tirocini di formazione ed orientamento) al Servizio competente (Centro per l’Impiego) nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di tirocinio, intesa quale luogo indicato nel Progetto Formativo.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini curriculari.
Il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello dell’effettiva instaurazione del rapporto di tirocinio.
Qualsiasi variazione del periodo di attività (mancato inizio, proroga, risoluzione anticipata) va comunicato al Centro per l’impiego.
Tali comunicazioni andranno trasmesse esclusivamente online attraverso il sito http://www.co.lavoro.gov.it/.
N.B. Le attivazioni di proroga, interruzione temporanea e definitiva del tirocinio extracurriculare vanno fatte anche sul portale TSP .