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Regolamento CORiS

Decreto n.210/2019 [Download pdf]


ART. 1
Attribuzioni del Dipartimento

  1. Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale, istituito con il decreto rettorale n.323 del 30.04.2010, promuove e coordina le attività di ricerca, didattiche e formative e di terza missionenei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza nonché le funzioni ad esse correlate. 
    Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all’esterno, correlate o accessorie alle competenze sopra citate. 
  2. Il Dipartimento è dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nell’ambito del budget annuale autorizzatorio, economico e degli investimenti, ad esso attribuito dal Direttore Generale, dopo l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio. Il budget riguarda le spese di funzionamento, di investimento nonché tutte le attività contrattuali e convenzionali, con soggetti sia pubblici sia privati, correlate e accessorie alle sue funzioni.   
  3. Il Dipartimento è costituito dai docenti afferenti alla struttura ed è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche.  
  4. Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale, della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
    • a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell’anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti da “Sapienza” e dalle Facoltà; 
    • b) elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e di terza missione definendone le aree di attività e gli impegni di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
    • c) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale;
    • d) propone al Senato Accademico i nominativi dei docenti, afferenti alla propria macro-area, per la partecipazione alla Commissione ricerca;
    • e) propone l’ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte dei competenti Organi Accademici;
    • f) propone al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l’attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione, anche in accordo con altri Dipartimenti, di Scuole di dottorato e approva i relativi programmi;
    • g) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione;
    • h) promuove – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – l’attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico ed è responsabile della gestione dei Master attivati;
    • i) promuove l’attivazione – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – delle attività di formazione ed alta formazione, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale ed è responsabile dei Corsi di formazione e di alta formazione attivati;
    • j) coordina l'utilizzazione da parte dei docenti, dei ricercatori e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline di pertinenza;
    • k) definisce annualmente – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche in Facoltà diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa e le comunica agli organi competenti;
    • l) delibera le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, nell’ambito delle risorse ad esso attribuite;
    • m) propone le chiamate dei professori e dei ricercatori, anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientificodisciplinari di pertinenza e, comunque, nell’ambito delle risorse attribuite, dopo aver organizzato un seminario sull’attività scientifica dei candidati; la proposta è trasmessa alla Facoltà per quanto di competenza nei casi di cui all’articolo 12, comma1, lettera c) dello Statuto di Ateneo; in caso di contenziosi sulle chiamate, su richiesta del Rettore, si esprimono la Giunta di Facoltà e il Senato Accademico;
    • n) esprime parere preventivo sulle chiamate e i trasferimenti, da effettuarsi da parte di altri Dipartimenti della Sapienza, nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza primaria del Dipartimento;
    • o) organizza le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile una equa ripartizione, e verificando l’effettivo svolgimento;
    • p) collabora alla realizzazione dei Corsi di Studio e ne assume la responsabilità organizzativa diretta qualora il relativo Corso di Studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU dell’ordinamento didattico, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di Studio o di Area didattica;
    • q) si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Università;
    • r) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi;
    • s) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro eventuale pubblicazione;
    • t) promuove l'impiego delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e rivolte alla comunicazione anche con il ricorso all'editoria elettronica;
    • u) provvede alla manutenzione ordinaria, per quanto non di competenza dell’amministrazione centrale, dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
    • u-bis) è responsabile dell’informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito del Dipartimento;
    • v) coordina nell’ambito delle Facoltà e con i competenti Dipartimenti le attività didattiche in base a criteri approvati dal Senato Accademico, anche su proposta della Commissione Didattica di Ateneo;
    • w) può proporre l’attivazione dei procedimenti per il reclutamento dei docenti e per l’attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito delle risorse attribuite, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento;
    • x) propone l’istituzione, la modifica e la soppressione dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri di ricerca e servizi;
    • y) formula annualmente proposte, congiuntamente alla Facoltà, in merito alla redazione del documento di programmazione per l’individuazione degli obiettivi della ricerca e della didattica proposto dal Rettore;
    • z) viene sentito dall’Assemblea di Facoltà in occasione della stesura del Regolamento didattico;
    • aa) propone annualmente, su base triennale, le esigenze del personale tecnico-amministrativo necessarie al funzionamento del Dipartimento;
    • ab)svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
  5. Il Dipartimento è periodicamente soggetto, da parte degli organi competenti, alla valutazione delle attività di ricerca e didattica, anche in relazione ai costi e tenuto conto altresì delle risorse ad esso attribuite, agli obiettivi specifici assegnati ed ai risultati conseguiti. 
    Esso è, altresì, oggetto di valutazione annuale da parte dei Comitati di monitoraggio di Facoltà.                                                                     
  6. Il Dipartimento è il diretto assegnatario di un budget-docenti da destinare a concorsi, chiamate o trasferimento dei docenti, secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato Accademico.

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ART. 2
Afferenza al Dipartimento

L'afferenza al Dipartimento è disciplinata dallo specifico Regolamento d'Ateneo vigente.

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ART. 3
Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

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ART. 4
Il Direttore del Dipartimento

  1. Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza pro-tempore del Dipartimento ed esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politicogestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli Organi di Governo di Sapienza. 
    Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.
    Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Responsabile amministrativo delegato, che è responsabile delle attività amministrativo-contabili secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
  2. Al Direttore di Dipartimento è corrisposta una indennità secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, legata sia alla carica, sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 
  3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte del Direttore di Dipartimento può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio al Consiglio di Dipartimento per le relative determinazioni.
  4. Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere della Giunta e del Consiglio; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni esterne; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.  
  5. Ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Direttore esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:
    • a) ha potere di proposta alla Giunta e al Consiglio in tema di assegnazione di risorse nel quadro della gestione organizzativa ed amministrativa finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate ed accessorie. In tale ambito, fornisce al Responsabile amministrativo delegato le indicazioni necessarie per la formulazione della proposta di budget annuale e triennale che, dopo l’approvazione del Consiglio di Dipartimento, viene trasmessa al Direttore Generale entro i termini previsti; 
    • b) relaziona annualmente sulle esigenze di personale docente e tecnicoamministrativo per la realizzazione dei Corsi di studio di prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, per programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale e per tutte le attività svolte dal dipartimento; 
    • c) propone, nell’ambito del budget assegnato, il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di ricerca anche in comune con altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma o di altre Università italiane o straniere o con altre Istituzioni scientifiche. Predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed, eventualmente, promuove convenzioni tra Università e Istituzioni scientifiche interessate;  
    • d) al Direttore sono funzionalmente subordinati tutti i servizi di supporto alla didattica, alla ricerca,alla terza missione comunque connessi al funzionamento del Dipartimento e il relativo personale tecnicoamministrativo. 
    • e) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate nei corsi di laurea di primo e secondo livello e di diploma di specializzazione;  
    • f) propone al Consiglio di Dipartimento l’acquisto di strumentazione e beni strumentali e comunque aventi interesse generale per le attività del Dipartimento. Inoltre, propone l’acquisto di materiale anche bibliografico, l’esecuzione di lavori di piccola entità che non alterino le condizioni distributive edili ed impiantistiche, di destinazione d’uso di ambienti e di assorbimento energetico delle apparecchiature elettrichee quanto altro giudichi necessario al buon funzionamento del Dipartimento, sempre fatta salva l’autonomia dei gruppi di ricerca rispetto al Direttore di Dipartimento nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; 
    • g) partecipa alla Giunta della Facoltà cui afferisce il dipartimento da lui diretto; 
    • h) partecipa, sia in qualità di elettorato attivo che passivo, alla composizione del Senato Accademico nella quota riservata ai professori di I fascia.  
      È ’ componente di diritto del Senato Accademico se riveste anche la carica di Presidente del Collegio.
  6. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui al successivo art. 5 comma 1, tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore.
    I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti all’atto dell’indizione dell’elezione. Per i requisiti di elettorato attivo si rimanda a quanto previsto dallo Statuto.  
    L’elettorato passivo alla carica di Direttore di Dipartimento è limitato a quei soli docenti che assicurino la permanenza in servizio per un numero di anni pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.  
    La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quelle di Rettore, Pro-Rettore vicario e Preside di Facoltà. 
  7. Le elezioni possono svolgersi anche per via telematica, nel rispetto delle garanzie di libertà e segretezza del voto e della certezza dell’identità del votante, disciplinate da appositi regolamenti. 
  8. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva. 
    L’ineleggibilità si protrae dalla cessazione dell’incarico per la durata di un intero mandato aumentata di un anno. 
  9. Il Direttore può delegare alla firma altro professore di ruolo del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, al Preside di Facoltà, al Rettore ed al Responsabile amministrativo delegato. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore può delegare le proprie funzioni ad un Vice-Direttore dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, al Preside di Facoltà, al Rettore ed al Responsabile amministrativo delegato.
  10. Il decano indice le elezioni per la nomina di un nuovo Direttore: 
    I. tra i sei mesi ed un mese dalla scadenza naturale del mandato;  ovvero  II. entro il mese successivo:
    • a) nel caso in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento; 
    • b) nel caso in cui il Direttore sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi. 

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ART. 5
Il Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dalle seguenti componenti:
    • a) professori di ruolo;
    • b) ricercatori, anche a tempo determinato, e personale equiparato ai sensi del DPR n. 382/1980       e della legge n. 341/1990; 
    • c) Responsabile amministrativo delegato con funzioni di segretario verbalizzante per le quali  può farsi assistere anche da propri collaboratori; 
    • d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;  
    • e) rappresentanti degli studenti [1]
    • f) al massimo 3 rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti  di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento.  
  2. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non incidono sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento. 
    Gli eletti durano in carica almeno un biennio. 
    La rappresentanza degli studenti partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui alle lettere o),  p) del successivo art. 6. 
    La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e quella degli esperti linguistici, ove presenti, partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui ai punti d), h) (limitatamente ai Centri di servizio), i), j), k), l), m) del successivo art. 6. 
  3. Per le attribuzioni di cui ai punti e), f), g) del successivo art. 6, la partecipazione alle adunanze è limitata ai soli docenti.  
  4. Il Consiglio — che si riunisce di norma con cadenza trimestrale — è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. 
    Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno — a seguito di invito del Direttore — singole persone che non fanno parte dello stesso Consiglio. 
  5. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici. La pubblicazione può avvenire anche per via telematica. In particolare, devono essere resi pubblici secondo la normativa vigente (art. 29 d. l.vo 33/13), il budget economico e quello relativo agli investimenti. 
  6. La convocazione e il relativo ordine del giorno delle sedute del Consiglio devono essere portati a conoscenza dei componenti — al pari di idonea documentazione inerente gli argomenti in discussione — tramite qualsiasi mezzo che soddisfi il requisito della forma scritta, almeno sette giorni prima della seduta.  
    In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto.  
    La trasmissione dell’atto di convocazione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale, soddisfacendo il sopra citato invio il requisito della forma scritta. 
  7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati. 
    I professori e i ricercatori in congedo possono partecipare alle sedute ma sono considerati giustificati se assenti; sono altresì considerati giustificati i docenti in missione. 
  8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
    Le votazioni si possono svolgere anche per via telematica.  
    Per l’adozione di delibere su argomenti di particolare importanza, può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio, individuati secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
    Il voto può essere segreto su richiesta anche di uno solo dei membri votanti del Consiglio. 
    Il Responsabile amministrativo delegato ha voto deliberante nelle materie di cui ai punti c), d), h), i), j), k), l), m), n), o), s) del successivo art. 6.   

[1] dottorandi, specializzandi e studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai docenti afferenti al Dipartimento (1^ opzione), dottorandi, specializzandi e studenti iscritti alla laurea magistrale se questa è di pertinenza principale del Dipartimento (2^ opzione), dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del Dipartimento (3^ opzione)

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ART. 6
Attribuzioni del Consiglio

  1. Ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
    • a) propone l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento che sarà approvato dal Senato Accademico; 
    • b) delibera la programmazione didattica per i corsi di studio di sua competenza; 
    • c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di didattica, ricerca e terza missione anche in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute e adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno; 
    • d) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale,dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; 
    • e) approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca e dei Master afferenti al Dipartimento; 
    • f) approva, per quanto di competenza, le proposte di rinnovo dei dottorati di ricerca e dei Master afferenti al Dipartimento;   
    • g) delibera in ordine alle chiamate dei professori e dei ricercatori  limitatamente alle discipline di cui alla lettera a); esprime inoltre, entro 30 giorni, parere preventivo sulle chiamate, da effettuarsi da parte di altri Dipartimenti della Sapienza, nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento; sono presenti e partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari,  tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori associati e i professori di ruolo e i ricercatori quando trattasi di ricercatori; eventuali contenziosi sono demandati al Senato Accademico; 
    • h) formula proposte e delibera la sua adesione alla costituzione dei Centri di ricerca, dei Centri di ricerca e servizio dei Centri Interuniversitari e Centri di servizio; esprime parere, su richiesta del Senato Accademico, circa la proposta di costituzione di tali Centri;   
    • i) approva, entro le scadenze fissate dagli organi accademici, su base annuale, la proposta triennale delle esigenze di personale tecnicoamministrativo;
    • j) approva annualmente il piano triennale delle ricerche di cui ai punti a) e b) del 5° comma del precedente art. 4;
    • k) approva entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità la proposta di budget economico e degli investimenti; 
    • i) propone le eventuali variazioni di budget, come previsto dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
    • m) approva la programmazione mensile e annuale dei flussi di cassa; 
    • n) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattica esterne; 
    • o) collabora con gli Organi di governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locali, anche alla elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, in quanto rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente; 
    • p) detta le disposizioni per il funzionamento, secondo le normative di Ateneo, delle strutture organizzative della biblioteca e dei servizi — anche per l'attività didattica — facenti capo al Dipartimento, e ne mette a disposizione le risorse necessarie; 
    • q) esprime pareri e formula proposte alla Facoltà in ordine alla programmazione ed alla sperimentazione delle attività didattiche; 
    • r) delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori e valuta  le implicazioni scientifiche ed organizzative di afferenza ad altro Dipartimento di propri professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato; partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari; tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori di ruolo;  tutti i membri del Consiglio eccetto i rappresentanti degli studenti, dei rappresentanti di cui al successivo art.10 e del personale tecnico-amministrativo, quando trattasi di ricercatori; 
    • s) partecipa alla definizione degli organi dirigenti dei Centri di ricerca e ai Centri di ricerca e servizio cui aderisce; 
    • t) approva le relazioni scientifiche e finanziarie sottopostegli dai titolari dei progetti di ricerca intrapresa e finanziata ai sensi del predetto Regolamento e le trasmette al Magnifico Rettore; 
    • u) elabora ed approva la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale di cui al DM n. 47 del 30/1/2013,  necessaria al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento; 
    • v) delibera la Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio di sua prevalente pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni; 
    • w) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli da leggi o regolamenti. 

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ART. 7
La Giunta

 Della Giunta fa parte di diritto il Responsabile amministrativo delegato con funzioni di segretario verbalizzante per le quali può farsi assistere anche da propri collaboratori. 

  1. Ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4. Essa ha funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.  Il Consiglio di Dipartimento può delegare la Giunta a deliberare in merito ai punti c), d), i), o), s) di cui al precedente art. 6.
  2. La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta, nella sua prefigurazione minima,  da due rappresentanti eletti da e tra quelli facenti parte del Consiglio per ciascuna delle seguenti categorie:
    • a) professori di prima fascia, 
    • b) professori di seconda fascia,  
    • c) ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati,  
    • d) personale tecnico-amministrativo,  
    • e) studenti. 
  3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di aumentare il numero dei rappresentanti in Giunta garantendo la partecipazione paritaria tra le diverse componenti. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta dei coordinatori delle Sezioni, di cui al successivo art. 11 e di un rappresentante di cui al successivo art.10. 
    I membri eletti della Giunta durano in carica almeno due anni accademici e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva. Le elezioni sono convocate non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico di scadenza. Le elezioni si possono svolgere anche per via telematica. 
    Previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere nominate dalla Giunta Commissioni istruttorie per l'esame di particolari problematiche, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento. 
  4. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
    La convocazione e il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. 
    Le riunioni di Giunta si possono svolgere anche per via telematica. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, sottraendo dal numero degli aventi diritto gli assenti giustificati. 
    Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.  Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Responsabile amministrativo delegato che lo conserva; i verbali sono pubblici. 
  5. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria a condizione che abbia riportato almeno il 15% dei voti espressi. In assenza di questi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade insieme a quello degli altri componenti della Giunta.  

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ART. 8
Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

  1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è fissata in numero pari, di norma, almeno al 15% arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici.  
  2. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una sola volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata. 

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ART. 9
Rappresentanza ed elezioni degli studenti

  1. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata in numero pari almeno al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato. Le relative elezioni si svolgono, di regola, nel mese di ottobre. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.  
    Ogni studente può esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo Consiglio di Dipartimento. 
  2. L'elettorato attivo e passivo è costituito da:
    • dottorandi, specializzandi e studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai   docenti afferenti al Dipartimento (1^ opzione); 
    • dottorandi, specializzandi e studenti iscritti alla laurea magistrale se questa è di pertinenza principale del Dipartimento (2^ opzione); 
    • dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del Dipartimento (3^ opzione); 
  3. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti   qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. 
    Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nei diversi corsi di laurea e di specializzazione di pertinenza del Dipartimento. 
  4. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza dell’elettorato, tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento almeno 15 giorni prima delle votazioni. Se uno degli studenti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca o specializzazione prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni. 

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ART. 10
Rappresentanza ed elezioni dei rappresentanti, dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca almeno annuale operanti nei Dipartimenti

  1. La rappresentanza dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca, e   di   contratto di ricerca almeno annuale operanti nel Dipartimento è fissata in numero massimo pari a 3. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Le elezioni si possono svolgere anche per via telematica. 
  2. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 15% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. 
  3. La lista degli aventi diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza dell’elettorato tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento almeno 15 giorni prima delle votazioni. Se uno degli eletti termina la borsa, l'assegno di ricerca o il suo contratto prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni. 

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ART. 11
Articolazione interna del Dipartimento

  1. Il Dipartimento, fin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, per esigenze scientifiche e/o funzionali può articolarsi in: Sezioni, senza costituire aggravio di personale e di spesa. 
  2. Le Sezioni sono costituite da un numero di docenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento.  
  3. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce norme di funzionamento delle Sezioni. 
  4. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, al fine di meglio rappresentare l'attività di ricerca del Dipartimento, può deliberare la costituzione di Unità di ricerca. 
  5. Il Dipartimento concorre al sistema bibliotecario ed al sistema museale, secondo quanto previsto dallo Statuto. Ove il Dipartimento sia sede di biblioteca, questa deve dotarsi di norme organizzative, che devono contenere, tra l’altro, disposizioni che regolano il prestito librario agli studenti. 
    Per la biblioteca di ampia dimensione il Consiglio di Dipartimento propone il nominativo del Direttore; a tale riguardo, il Direttore del Dipartimento procede a presentare proposta all’Amministrazione sentiti i Direttori degli altri Dipartimenti interessati ove la biblioteca sia interdipartimentale. La direzione della biblioteca è affidata di norma a personale bibliotecario di categoria EP. 

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ART. 12
Afferenza di docenti a facoltà diverse da quella di appartenenza del Dipartimento

Il Dipartimento, in casi motivati ed eccezionali, può deliberare che un gruppo di docenti possa afferire a Facoltà diversa da quella di coordinamento e valutazione primaria del Dipartimento, a condizione che esso rappresenti una consistenza significativa degli afferenti al Dipartimento, e che la proposta del Dipartimento sia approvata dal Senato Accademico, acquisito il parere dei Consigli di Facoltà interessati e sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento. 

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ART. 13
Responsabile Amministrativo Delegato

  1. Il Responsabile amministrativo delegato dipende gerarchicamente dal Direttore Generale ed è da lui delegato alla gestione amministrativo-contabile del Dipartimento; in virtù dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane a lui delegati, adotta tutti gli atti amministrativo-contabili relativi alla struttura di appartenenza, ivi compresi gli atti che impegnano La Sapienza verso l’esterno.  
     Il Responsabile amministrativo delegato è, altresì, sottoposto funzionalmente al Direttore di Dipartimento. 
  2. Al Responsabile amministrativo delegato sono attribuite le seguenti funzioni per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili:
  3.  
    • a) elabora la proposta di budget annuale e triennale sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento; 
    • b) assume le specifiche competenze e responsabilità così come previsto nel Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nei provvedimenti emanati dal Direttore Generale in conformità con tale Regolamento;
    • c) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante per le quali può farsi assistere anche da propri collaboratori, con voto deliberante nel Consiglio nelle materie di cui ai punti c), d), h), i), j), k), l), m), n), o), s) del precedente art. 6. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile amministrativo delegato il Direttore Generale, preventivamente informato, delega altra unità di personale tecnicoamministrativo di ruolo del Dipartimento di categoria non inferiore alla D, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute degli organi collegiali, dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento; 
    • d) assume atti di organizzazione del lavoro del personale del Dipartimento dedicato al supporto amministrativo-contabile sentito Direttore del Dipartimento;
    • e) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni; 
    • f) assume ogni iniziativa volta a migliorare la gestione amministrativocontabile del Dipartimento.

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ART. 14
Disposizioni finali e transitorie

  1. I Dipartimenti hanno l’obbligo di procedere all’adeguamento dei loro regolamenti al presente testo, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento-tipo. 
    Trascorso tale termine, in assenza di specifiche deliberazioni, si considera adottato dal Dipartimento il presente Regolamento. 
  2. All’atto dell’entrata in vigore del Regolamento del Dipartimento adeguato al presente testo, le cariche e le rappresentanze elettive proseguono il loro mandato sino a scadenza naturale. 
  3. Nel caso in cui il regolamento del singolo Dipartimento sia in difformità rispetto al Regolamento-tipo deve essere sottoposto all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento. 
  4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto d'Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché le norme che disciplinano l'attività degli Organi Collegiali universitari.

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