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Limiti e responsabilità

La normativa nazionale (art. 1 D.M. 142/98) fissa, per i soggetti ospitanti, il numero di tirocinanti che si possono ospitare contemporaneamente in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato che vi lavorano.
Tale norma ha lo scopo di evitare che il numero dei tirocinanti possa essere pari o prossimo a quello dei dipendenti.
Queste limitazioni contribuiscono a dare maggiore linearità ad un’esperienza di lavoro che ha lo scopo di favorire la formazione dei giovani in azienda, garantita anche da una maggiore identità aziendale che viene proiettata sul tirocinante grazie ad una presenza di dipendenti superiore a quella dei soggetti ospitati

La condizione di minimo per le aziende, affinché possano richiedere tirocinanti curriculari, è la presenza di almeno un dipendente a tempo indeterminato(Ministero del Lavoro e della previdenza sociale - Circolare 15/07/98 n. 92)
I limiti al numero di tirocinanti CURRICULARI ospitabili contemporaneamente nella stessa azienda è di seguito stabilito:

  • aziende da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; (circolare 15 luglio 1998 n. 92 Ministero del lavoro)
  • aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  • aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente"

I limiti al numero di tirocinanti EXTRA CURRICULARI ospitabili contemporaneamente nella stessa azienda è stabilito dalle Delibere Regionali del luogo dove verrà svolto il tirocinio formativo e di orientamento (per la Regione LAZIO vedi nota Italia Lavoro n.167150 del 09/09/2013). La normativa di riferimento per la regione Lazio relativa all’attivazione dei tirocini extracurriculari è la DGR N 533 del 9/08/2017
Il regolamento sui tirocini curriculari dell’Ateneo Sapienza, n. 1031 del 12/01/2015, chiarisce che: ”Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative”

 

RESPONSABILITÀ

Il tirocinante/stagista é tenuto a:

  • svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  • seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  • rispettare i regolamenti aziendali.

soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:

  • a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
  • a designare il "tutor aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuerà, per parte sua, un tutor del tirocinante).

Nel caso di tirocinio extracurriculare, se l’azienda/ente è  multilocalizzata con almeno 1 sede nel Lazio (è indifferente se sia sede legale o sede operativa) può scegliere di applicare la DGR 533/2017 anche se il tirocinio si svolge in un’altra regione.

soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Qualora non fosse possibile stabilire inizialmente quali potranno essere le trasferte che il tirocinante effettuerà, è  necessario comunicare lo spostamento, al di fuori delle sedi indicate nel progetto, a ufficiostage.scom@uniroma1.it, almeno 7gg lavorativi prima dell’uscita


Tutor aziendale
Ogni tirocinio/stage attivato in convenzione con La Sapienza prevede un tutor aziendale e un tutor universitario.
Il tutor aziendale è un dipendente/collaboratore che lavora all’interno dell’azienda/ente ospitante ed è una figura prevista nell’articolo 4 del DM 142/98.
Il suo ruolo è quello di accompagnare il tirocinante durante il periodo formativo facilitandone l’ingresso in azienda, la conoscenza dei valori e della cultura aziendale, l’integrazione con i processi aziendali, la gestione didattico-organizzativa delle attività previste dal tirocinio, il conseguimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto, consentendo al tirocinante di esprimere le proprie potenzialità e di orientarsi rispetto alle scelte professionali. 
Il nome del tutor aziendale va indicato al momento della pubblicazione del progetto formativo sul portale TSP.
Il tutor aziendale si assume in prima persona il compito di attuare il progetto formativo, di creare e mantenere le condizioni aziendali favorevoli, di trasmettere e sviluppare saperi, nell’ottica della multidimensionalità dell’apprendimento e tenuto conto del profilo del tirocinante. 

Attenzione: il tutor aziendale non firma la convenzione ma unicamente il progetto formativo dei tirocini curriculari. La convenzione viene firmata dal legale rappresentante dell'azienda. 

Alla fine del tirocinio il tutor aziendale è tenuto a compilare online il questionario di valutazione aziendale e a stampare e firmare la mail di conferma di avvenuta compilazione. La ricevuta dovrà essere consegnata al tirocinante che la allegherà alla domanda di assegnazione crediti, come richiesto dagli uffici preposti universitari.
É possibile designare un tutor aziendale diverso per ogni tirocinante oppure un solo tutor per più tirocinanti, purché assolva a pieno il compito di sorveglianza sul perseguimento degli obiettivi prefissi nel Progetto Formativo. Nel caso di tirocinio extra curriculare, conformemente a quanto dettato dalla legge , il tutor aziendale può ricoprire il ruolo per non più di tre tirocinanti contemporaneamente.

Si ricorda che il tutor aziendale non può essere anche il tutor universitario. 
Obblighi

  • L'Università/soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
  • In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
  • Il soggetto ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge 296/06 (vedi paragrafo “Adempimenti di legge”).


Adempimenti di legge

La legge 27 dicembre 2006, n°296 (finanziaria 2007) all’art. 1, comma 1180 e seguenti introduce l’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro, riguardante l’instaurazione, trasformazione e cessazione di un qualsiasi rapporto di lavoro (lavoro subordinato; lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa; tirocini di formazione ed orientamento).
I predetti obblighi di comunicazione decorrono dall’entrata in vigore della legge n° 296/2006 (1° gennaio 2007), senza dover attendere l’emanazione del citato decreto di attuazione.

L'obbligo di comunicazione vale solo per i TIL (tirocini d'inserimento lavorativo), cioè esclusivamente per i tirocini finalizzati all'assunzione.
Si tratta quindi dei soli tirocini attivati dopo la laurea.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini attivati all'interno dei corsi di studio.

La comunicazione è a cura del Soggetto Ospitante e dovrà essere inviata al Servizio competente (Centro per l’Impiego) nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di tirocinio, intesa quale luogo indicato nel Progetto Formativo.
Qualora questa non coincida con la sede legale del datore di lavoro/soggetto ospitante, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove è ubicata l’unità locale cui il tirocinante è adibito all’atto della stipula della Convenzione-Progetto Formativo.
Nel caso di tirocini che si svolgono in più sedi, dovrà invece essere applicato il criterio della sede del committente presso la quale si realizza il coordinamento anche temporale del tirocinio.

Il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello dell’effettiva instaurazione del rapporto di tirocinio e nulla rileva se trattasi di giorno festivo.
Il termine per comunicare qualsiasi variazione del periodo di attività (mancato inizio, proroga, risoluzione anticipata) è stabilito entro 5 giorni dall’evento.

Si ricorda infine che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e quindi non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
A partire dal 1 Marzo 2008 tali comunicazioni andranno trasmesse esclusivamente on line attraverso il sito http://www.co.lavoro.gov.it/.

I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

Note

  • Se il tirocinio viene prorogato occorre darne comunicazione entro 5 giorni dalla data di proroga.
  • Se il tirocinio viene interrotto anticipatamente occorre darne comunicazione entro 5 giorni dalla data di cessazione.
  • Se e solo se si procede da parte del datore di lavoro ospitante all’assunzione del tirocinante con uno qualsiasi dei contratti di lavoro subordinati previsti dalla normativa in esame si deve comunicarne la trasformazione, entro 5 giorni dalla data di trasformazione. In tal caso, affinché si parli di trasformazione è necessario che l’assunzione avvenga prima della scadenza del tirocinio o alla scadenza senza soluzione di continuità.

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito del Ministero del Lavoro http://www.co.lavoro.gov.it/
La procedura da seguire per l’accreditamento ai servizi informativi regionali e per effettuare le comunicazioni è consultabile all’indirizzo: https://co.anpal.gov.it/
N.B. Le attivazioni di proroga, interruzione temporanea e definitiva del tirocinio extracurriculare vanno fatte anche sul al portale TSP (si rimanda alla pagina https://web.uniroma1.it/coris/didattica/tirocini/ricerca-tirocinanti /sezione proroghe/interruzioni

Normativa di riferimento:
Legge 27 dicembre 2006, n°296